Art. 44
LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797
In vigore dal 19 gen 1982
Ritenute per contributi sindacali ed associativi
Nel primo comma dell' della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono soppresse le parole "contro gli infortuni".
Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:
"Le ritenute di cui al presente articolo ed a quello precedente sono effettuate a titolo gratuito, fatta eccezione per quelle concernenti i premi relativi ad assicurazioni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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