Art. 38

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

In vigore dal 19 gen 1982
Recapito telegrammi ed espressi Con effetto dal 1 settembre 1978, i limiti di novecentoquattordici e di 14,50 telegrammi ed espressi, previsti dai primi due commi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, sono rispettivamente elevati a mille ed a sedici. Con effetto dal 1 novembre 1978 il limite di 18 pezzi previsto dall'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica è elevato a 20.
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