Art. 35

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

In vigore dal 19 gen 1982
Trattamenti particolari di trasferta Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio nei centri compartimentali e di elaborazione dati, nei centri compartimentali dei servizi di bancoposta, nei centri di meccanizzazione delle corrispondenze e nei centri di meccanizzazione dei pacchi, compete l'indennità giornaliera nella misura stabilita dall', commi terzo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, a condizione che si tratti di uffici ubicati in località lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico-popolare. L'indennità giornaliera di cui al precedente comma spetta anche al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso uffici per i quali ricorrono le condizioni previste nello stesso comma. Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della indennità prevista dai precedenti due commi sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, Sono abrogati l' della legge 21 dicembre 1972, n. 820, l', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e l' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.
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