Art. 11

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

In vigore dal 19 gen 1982
Vincitori di concorsi pubblici di reclutamento I vincitori dei pubblici concorsi indetti dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonchè gli idonei utilmente collocati in graduatoria possono essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica, subordinatamente alla disponibilità dei posti in organico e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti. La nomina decorre, agli effetti giuridici, dalla data fissata da ciascuna Azienda per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio. Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.
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