Art. 4
LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797
In vigore dal 19 gen 1982
Vice direttore dell'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni
Fermo restando il numero di posti di qualifica di dirigente superiore tecnico delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le funzioni di vice direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni previste dal quadro C della tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono essere conferite ad uno dei consiglieri ministeriali aggiunti di cui al quadro H della tabella sopra indicata, in servizio presso l'Istituto medesimo.
In tale ipotesi le funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, di cui al quadro C suddetto, si intendono accresciute di un posto con l'assorbimento di quello devoluto alle funzioni vicarie in seno all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.
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