Art. 10
LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797
In vigore dal 19 gen 1982
Commissioni esaminatrici per concorsi pubblici di reclutamento
Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di reclutamento sono composte di tre membri; salvo il presidente, gli altri due membri possono essere scelti anche fra il personale in quiescenza e, limitatamente ai concorsi per l'accesso sino alla V categoria, fra il personale appartenente alla VIII categoria.
Per i concorsi indetti dalle Aziende postelegrafoniche il numero minimo dei candidati, previsto dai commi secondo e terzo dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per l'integrazione delle commissioni esaminatrici, è ridotto rispettivamente a 500 ed a 1.000 unità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-12-22;797#art-10