Art. 35
LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797
In vigore dal 19 gen 1982
Trattamenti particolari di trasferta
Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio nei centri compartimentali e di elaborazione dati, nei centri compartimentali dei servizi di bancoposta, nei centri di meccanizzazione delle corrispondenze e nei centri di meccanizzazione dei pacchi, compete l'indennità giornaliera nella misura stabilita dall', commi terzo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, a condizione che si tratti di uffici ubicati in località lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico-popolare.
L'indennità giornaliera di cui al precedente comma spetta anche al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso uffici per i quali ricorrono le condizioni previste nello stesso comma.
Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della indennità prevista dai precedenti due commi sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, Sono abrogati l' della legge 21 dicembre 1972, n. 820, l', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e l' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-12-22;797#art-35