Art. 31
LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797
In vigore dal 19 gen 1982
Miglioramenti del trattamento economico dei sostituti portalettere
Al personale non di ruolo di cui all', lettera b), della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono attribuite:
a) per il periodo 1 maggio 31 dicembre 1979, una somma mensile lorda di L. 10.000 una tantum individuale, con conclusione della tredicesima mensilità;
b) con decorrenza dal 1 gennaio 1980, e sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all' della presente legge, una somma lorda mensile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità, di L. 20.000.
Le somme di cui ai punti a) e b) si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione, e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ragione dei giorni di servizio non prestati nel mese.
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