Art. 27
LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797
In vigore dal 19 gen 1982
Accordi decentrati
Nell'ambito, nei limiti e con i criteri fissati dall'accordo nazionale, possono essere stipulati accordi decentrati, a livello aziendale, aventi per oggetto metodi e condizioni di lavoro, ivi compresi i servizi sociali e l'articolazione dell'orario di lavoro, volti a migliorare l'efficienza e la produttività dei servizi. Gli accordi decentrati non possono prevedere erogazioni economiche aggiuntive, dirette o indirette, anche se di tipo incentivate.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia.
In particolare possono formare oggetto di accordi decentrati le materie seguenti:
a) organizzazione del lavoro e piani di mobilità del personale;
b) piani di formazione e di aggiornamento del personale;
c) articolazione dell'orario di lavoro e dei servizi al pubblico;
d) utilizzazione delle scorte;
e) produttività e determinazione dei relativi indicatori;
f) ambienti di lavoro e sicurezza degli impianti;
g) servizi sociali a tempo libero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.
Gli accordi decentrati sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
Possono altresì formarsi accordi a livello compartimentale o zonale nelle materie tra quelle suindicate, negli ambiti e con i criteri stabiliti negli accordi aziendali. Detti accordi sono approvati e resi esecutivi con ordinanza del direttore compartimentale per l'Amministrazione postelegrafonica e del capo dell'ispettorato di zona per l'ASST, sentiti, rispettivamente, il comitato tecnico-amministrativo e la commissione consultiva.
Storico versioni
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