Art. 23
LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797
In vigore dal 19 gen 1982
Valutazione di servizio
Il secondo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:
"Il disposto di cui al comma precedente è esteso al personale dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio p.t.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-12-22;797#art-23