Art. 21

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

In vigore dal 19 gen 1982
Riscatto servizio Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può chiedere, entro il termine perentorio di un anno dalla data stessa, il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di servizio, debitamente accertati dall'Amministrazione, prestati in qualità di ex coadiutore di agenzia postelegrafonica. A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell', secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dietro contemporaneo recupero dei contributi versati all'INPS.
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