Art. 34
LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797
In vigore dal 19 gen 1982
Compenso annuale di incentivazione
Interpretazione autentica
Dalla riduzione di 1/365 del compenso annuale di incentivazione, prevista dalla lettera b) dell'ultimo comma dell' della legge 22 dicembre 1980, n. 873, debbono intendersi escluse le domeniche e le festività infrasettimanali nonchè le giornate di riposo compensativo fruite ai sensi dell' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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