Art. 43
LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797
In vigore dal 19 gen 1982
Riunioni delle commissioni consultive
Il primo comma dell' della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituito dal seguente:
"Per la validità delle riunioni delle commissioni è necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno cinque membri; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti".
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