Art. 43 · LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

Art. 43

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

In vigore dal 19 gen 1982
Riunioni delle commissioni consultive Il primo comma dell' della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituito dal seguente: "Per la validità delle riunioni delle commissioni è necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno cinque membri; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti".
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