Art. 40 · LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

Art. 40

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

In vigore dal 19 gen 1982
Applicazione del personale delle carriere direttive Le disposizioni di cui all' della legge 9 febbraio 1979, n. 49, si applicano a non meno del 60 per cento e del 40 per cento del personale direttivo nominato, rispettivamente, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
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