Art. 98

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa) Nell'articolo 640 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".
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