Art. 100

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda) Dopo l' del codice penale sono inseriti i seguenti: "Art. 133-bis. - (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria). - Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo. Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa". "Art. 133-ter. - (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). - Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila". In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-100

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo