Art. 103
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
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Se un condannato non può pagare una multa o un'ammenda a causa delle sue condizioni economiche, la sanzione viene convertita in lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se questi si oppone, in detenzione domiciliare sostitutiva. Il lavoro di pubblica utilità si calcola considerando due ore di lavoro per ogni giorno. La durata massima della conversione non può superare due anni per la multa e un anno per l'ammenda. Se era già iniziato un pagamento a rate, si converte solo la parte non ancora versata. Il condannato può comunque interrompere la sanzione sostitutiva pagando la somma residua, anche a rate, scalando il periodo di pena già scontato.
La norma disciplina la conversione della pena pecuniaria in sanzioni sostitutive nel caso in cui il condannato sia nell'impossibilità economica di pagarla, garantendo al contempo la possibilità di estinguere il debito residuo.
Si applica alla persona condannata a una pena pecuniaria (multa o ammenda) che, al momento dell'esecuzione, si trovi in condizioni economiche tali da rendere impossibile il pagamento.
Un soggetto condannato al pagamento di un'ammenda si trova senza reddito e senza patrimonio al momento dell'esecuzione e non riesce a versare la somma dovuta. Non opponendosi, la sua pena pecuniaria viene convertita in ore di lavoro di pubblica utilità sostitutivo (due ore per ogni giorno), entro il limite massimo di un anno. Durante lo svolgimento del lavoro, trovata una disponibilità economica, decide di pagare l'importo residuo detraendo le ore già prestate per estinguere definitivamente la pena.
In caso di impossibilità economica a pagare la multa o l'ammenda, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo (massimo due anni per la multa, un anno per l'ammenda) o, in caso di opposizione, nella detenzione domiciliare sostitutiva.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.