Art. 103

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 30 dic 2022
(Mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato). Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda. Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria. Il condannato può in ogni caso far cessare l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A tal fine può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-103

In sintesi

Se un condannato non può pagare una multa o un'ammenda a causa delle sue condizioni economiche, la sanzione viene convertita in lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se questi si oppone, in detenzione domiciliare sostitutiva. Il lavoro di pubblica utilità si calcola considerando due ore di lavoro per ogni giorno. La durata massima della conversione non può superare due anni per la multa e un anno per l'ammenda. Se era già iniziato un pagamento a rate, si converte solo la parte non ancora versata. Il condannato può comunque interrompere la sanzione sostitutiva pagando la somma residua, anche a rate, scalando il periodo di pena già scontato.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la conversione della pena pecuniaria in sanzioni sostitutive nel caso in cui il condannato sia nell'impossibilità economica di pagarla, garantendo al contempo la possibilità di estinguere il debito residuo.

A chi si applica

Si applica alla persona condannata a una pena pecuniaria (multa o ammenda) che, al momento dell'esecuzione, si trovi in condizioni economiche tali da rendere impossibile il pagamento.

Esempio pratico

Un soggetto condannato al pagamento di un'ammenda si trova senza reddito e senza patrimonio al momento dell'esecuzione e non riesce a versare la somma dovuta. Non opponendosi, la sua pena pecuniaria viene convertita in ore di lavoro di pubblica utilità sostitutivo (due ore per ogni giorno), entro il limite massimo di un anno. Durante lo svolgimento del lavoro, trovata una disponibilità economica, decide di pagare l'importo residuo detraendo le ore già prestate per estinguere definitivamente la pena.

Adempimenti e conseguenze

In caso di impossibilità economica a pagare la multa o l'ammenda, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo (massimo due anni per la multa, un anno per l'ammenda) o, in caso di opposizione, nella detenzione domiciliare sostitutiva.

Domande frequenti

Cosa succede se il condannato si oppone al lavoro di pubblica utilità sostitutivo?Se il condannato manifesta la propria opposizione, la pena pecuniaria viene convertita nella detenzione domiciliare sostitutiva.
A quanto ammonta un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo?In base al testo, un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro.
È possibile interrompere la sanzione sostitutiva prima della fine?Sì, il condannato può far cessare l'esecuzione pagando la multa o l'ammenda residua, dedotta la quota corrispondente alla pena già scontata, anche tramite pagamento rateale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo