Art. 109

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie) Dopo l'articolo 388-bis del codice penale è inserito il seguente: "Art. 388-ter. - (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). - Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".
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