Art. 114
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 8 ago 2009
(Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie)
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.
Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo
a euro 20
o nel massimo
a euro 50
sono elevate, rispettivamente,
a euro 20
e
a euro 50
.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.(4)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-114