Art. 118
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 15 dic 1981
(Modifiche dell' del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie)
I primi due commi dell' del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
3) l'interdizione legale;
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".
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