Art. 121

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell' del codice penale in materia di condanna per delitto colposo) Il primo comma dell' del codice penale è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo".
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