Art. 125
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere)
Il numero 6 del primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
"6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda".
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