Art. 129
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 15 dic 1981
(Inosservanza di pene accessorie)
L'articolo 389 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 389. - (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".
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