Art. 129

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Inosservanza di pene accessorie) L'articolo 389 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 389. - (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".
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