Art. 133

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza) L'articolo 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). - Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, può, nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione. La sentenza è impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".
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