Art. 121

Art. 121

132 / 159
In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell' del codice penale in materia di condanna per delitto colposo) Il primo comma dell' del codice penale è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell' e del secondo capoverso dell' non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo".
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