Art. 33

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Altri casi di depenalizzazione) Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale; b) dagli del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, nella parte non abrogata dall' della legge 19 maggio 1976, n. 398; c) dagli del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; d) dagli , comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonchè dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486; e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
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