(Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell', dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall', opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell' e il quarto comma dell' ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.
Si osservano, in ogni caso, gli in quanto applicabili.
IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO
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L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.
La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA
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Storico versioni
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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-35
In sintesi
Le violazioni alle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie punite con la sola ammenda non sono più reati, ma comportano una sanzione amministrativa pecuniaria. Se la violazione consiste nel mancato o parziale pagamento di contributi e premi, gli enti e istituti gestori emettono un'ordinanza-ingiunzione che ordina il versamento del dovuto, delle sanzioni civili e della sanzione amministrativa. Contro questa ordinanza-ingiunzione il debitore può fare opposizione davanti al giudice del lavoro. L'ordinanza-ingiunzione definitiva permette inoltre di iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, facoltà che in pendenza di giudizio può essere autorizzata dal giudice in caso di pericolo nel ritardo.
Perché esiste questa norma
La norma mira a depenalizzare le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie originariamente punite con la sola ammenda, trasformandole in illeciti amministrativi e attribuendo agli enti gestori il potere di ingiungere il recupero di contributi, premi e sanzioni.
A chi si applica
Si applica ai soggetti debitori tenuti al versamento di contributi e premi o all'osservanza delle norme su previdenza e assistenza obbligatorie, nonché agli enti e istituti gestori di tali forme previdenziali e assistenziali.
Esempio pratico
Un datore di lavoro omette di versare parte dei contributi previdenziali obbligatori dovuti per i propri dipendenti. L'ente previdenziale competente gli notifica un'ordinanza-ingiunzione con cui gli intima di pagare i contributi arretrati, le sanzioni civili e la sanzione amministrativa pecuniaria, con la possibilità di iscrivere ipoteca legale sui suoi beni se non paga e non fa ricorso.
Adempimenti e conseguenze
I debitori sono tenuti al pagamento dei contributi e premi non versati, delle somme aggiuntive a titolo di sanzione civile e delle sanzioni amministrative pecuniarie; in caso di mancata opposizione o rigetto della stessa, è prevista l'iscrizione di ipoteca legale sui beni.
Cosa è cambiato
Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del periodo relativo all'osservanza di specifici articoli della legge (articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38) e l'abrogazione dell'ultimo comma relativo all'esclusione di specifici articoli del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. 1124/1965).
Domande frequenti
Le violazioni previdenziali punite con la sola ammenda costituiscono ancora reato?No, il testo stabilisce espressamente che tali violazioni non costituiscono reato e sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria.
A quale autorità giudiziaria ci si può rivolgere per contestare l'ordinanza-ingiunzione?L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione si propone davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, secondo le regole del codice di procedura civile.
Quando è possibile iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore?L'ipoteca legale può essere iscritta quando non è stata proposta opposizione oppure quando questa è stata dichiarata inammissibile o rigettata, o durante il giudizio di opposizione previa autorizzazione del pretore per pericolo nel ritardo.