Art. 28
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 15 dic 1981
(Prescrizione)
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
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