Art. 23
In vigore dal 6 ott 2011
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l', commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-23