Art. 38

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 5 ago 1994
(Entità della somma dovuta) La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni. La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 672 del codice penale. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 LUGLIO 1994, N.480 . La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli , comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell', comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale. La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell' della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell' della stessa legge. La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
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