Art. 97
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 15 dic 1981
(Casi di esclusione della perseguibilità a querela)
Dopo l'articolo 639 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 639-bis. - (Casi di esclusione della perseguibilità a querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico".
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