Art. 90
In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare)
Nell'articolo 570 del codice penale dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma".
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