Art. 93

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni) Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale è sostituito dal seguente: "Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sè o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila".
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