Art. 93

Art. 93

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In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni) Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale è sostituito dal seguente: "Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sè o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila".
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