Art. 93
101 / 159In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni)
Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sè o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-93