Art. 95

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi) L'articolo 632 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 632. - (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-95

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