Art. 90 · LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Art. 90

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare) Nell'articolo 570 del codice penale dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma".
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