Art. 98 · LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Art. 98

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa) Nell'articolo 640 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".
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