Convenzione

Art. 9

In vigore dal 26 set 1981
. 1. Nel caso che non vi siano alternative, e a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza della popolazione in oggetto, ogni parte contraente potrà derogare alle disposizioni di cui agli , nonché al divieto del ricorso ai mezzi contemplati all': nell'interesse della protezione della flora e della fauna; per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà; nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, o di altri interessi pubblici prioritari; per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento; per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari. 2. Le parti contraenti sottoporranno al Comitato permanente un rapporto biennale circa le deroghe concesse in virtù del precedente paragrafo. I rapporti dovranno menzionare: le popolazioni facenti oggetto o che hanno fatto oggetto di deroghe e, ove possibile, il numero di esemplari implicati; i mezzi di uccisione o di cattura autorizzati; le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per le quali tali deroghe sono intervenute; l'autorità abilitata a dichiarare che tali condizioni sussistono e abilitata a decidere quali mezzi adottare, entro quali limiti e quali persone designare per l'esecuzione; i controlli operati.
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503#art-c-9

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