Convenzione

Art. 11

In vigore dal 26 set 1981
. 1. Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione le Parti contraenti si impegnano a: a) collaborare ogni qualvolta necessario, specie quando tale collaborazione consente di dare maggiore efficacia alle disposizioni prese in base ad altri articoli della presente Convenzione; b) promuovere e coordinare i lavori di ricerca tenuto conto delle finalità della presente Convenzione. 2. Ogni Parte contraente si impegna: a) a favorire la reintroduzione di specie indigene di flora e fauna selvatiche ove ciò contribuisca alla conservazione di una specie minacciata di estinzione, purchè precedentemente, e sulla base delle esperienze attuate da altre Parti contraenti, sia effettuato uno studio per accertare che tale reintroduzione è efficace e accettabile; b) a controllare rigorosamente l'introduzione di specie non indigene. 3. Ogni Parte contraente informerà il Comitato permanente delle specie rigorosamente protette sul proprio territorio e non menzionate negli allegati I e II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503#art-c-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo