Convenzione
Art. 8
In vigore dal 26 set 1981
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In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l' per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;503#art-c-8