Convenzione

Art. 5

In vigore dal 26 set 1981
. Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vieterà, per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503#art-c-5

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