Convenzione

Art. 2

In vigore dal 26 set 1981
. Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale.
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503#art-c-2

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