Convenzione
Art. 1
In vigore dal 26 set 1981
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA VITA SELVATICA E DELL'AMBIENTE NATURALE IN EUROPA
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,
Considerato che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi membri;
Considerata la volontà del Consiglio d'Europa di collaborare con altri Stati nel campo della conservazione della natura;
Nel riconoscere che flora e fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico ed intrinseco che va preservato e trasmesso alle generazioni future;
Nel riconoscere il ruolo fondamentale della flora e della fauna selvatiche per il mantenimento degli equilibri biologici;
Nel constatare la grave rarefazione di numerose specie della flora e della fauna selvatiche nonché la minaccia di estinzione che grava su alcune di esse;
Consci che la conservazione degli habitats naturali è uno degli elementi essenziali della protezione e della conservazione della flora e della fauna selvatiche;
Nel riconoscere che la conservazione della flora e della fauna selvatiche dovrebbe rientrare negli obiettivi e nei programmi nazionali dei governi, e che una cooperazione internazionale dovrebbe instaurarsi per preservare in particolare le specie migratrici;
Consci delle varie richieste di un'azione congiunta avanzata da governi e da istanze internazionali, fra cui quelle espresse dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente del 1972, e dall'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa;
Desiderosi in particolare di seguire, nel campo della conservazione della natura, le raccomandazioni della Risoluzione n. 2 della Seconda Conferenza Ministeriale Europea sull'Ambiente,
Hanno convenuto quanto segue:
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1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.
2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;503#art-c-1