Convenzione
Art. 12
In vigore dal 26 set 1981
.
Le Parti contraenti potranno adottare misure più rigorose di quelle previste dalla presente Convenzione ai fini della conservazione della Flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;503#art-c-12