Convenzione

Art. 14

In vigore dal 26 set 1981
. 1. Il Comitato permanente è incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. Potrà in particolare: rivedere costantemente le disposizioni della presente Convenzione, inclusi gli Allegati, ed esaminare le modifiche che si rendessero necessarie; formulare raccomandazioni alle Parti contraenti circa le misure da adottare per l'attuazione della presente Convenzione; raccomandare opportune misure per informare il pubblico delle azioni intraprese nel quadro della presente Convenzione; sottoporre al Comitato dei Ministri raccomandazioni relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione; avanzare proposte per una maggiore efficacia della presente Convenzione e tendenti a concludere con Stati che non siano Parti contraenti della Convenzione accordi per una più efficace conservazione delle specie o gruppi di specie. 2. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato permanente potrà, di propia iniziativa, promuovere riunioni di gruppi di esperti.
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