Convenzione
Art. 11
11 / 24In vigore dal 26 set 1981
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1. Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione le Parti contraenti si impegnano a:
a) collaborare ogni qualvolta necessario, specie quando tale collaborazione consente di dare maggiore efficacia alle disposizioni prese in base ad altri articoli della presente Convenzione;
b) promuovere e coordinare i lavori di ricerca tenuto conto delle finalità della presente Convenzione.
2. Ogni Parte contraente si impegna:
a) a favorire la reintroduzione di specie indigene di flora e fauna selvatiche ove ciò contribuisca alla conservazione di una specie minacciata di estinzione, purchè precedentemente, e sulla base delle esperienze attuate da altre Parti contraenti, sia effettuato uno studio per accertare che tale reintroduzione è efficace e accettabile;
b) a controllare rigorosamente l'introduzione di specie non indigene.
3. Ogni Parte contraente informerà il Comitato permanente delle specie rigorosamente protette sul proprio territorio e non menzionate negli allegati I e II.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;503#art-c-11