Convenzione
Art. 9
9 / 24In vigore dal 26 set 1981
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1. Nel caso che non vi siano alternative, e a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza della popolazione in oggetto, ogni parte contraente potrà derogare alle disposizioni di cui agli , nonché al divieto del ricorso ai mezzi contemplati all':
nell'interesse della protezione della flora e della fauna;
per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;
nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, o di altri interessi pubblici prioritari;
per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento;
per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.
2. Le parti contraenti sottoporranno al Comitato permanente un rapporto biennale circa le deroghe concesse in virtù del precedente paragrafo. I rapporti dovranno menzionare:
le popolazioni facenti oggetto o che hanno fatto oggetto di deroghe e, ove possibile, il numero di esemplari implicati;
i mezzi di uccisione o di cattura autorizzati;
le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per le quali tali deroghe sono intervenute;
l'autorità abilitata a dichiarare che tali condizioni sussistono e abilitata a decidere quali mezzi adottare, entro quali limiti e quali persone designare per l'esecuzione;
i controlli operati.
Storico versioni
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