Convenzione
Art. 22
Altri redditi
In vigore dal 8 ago 1981
Altri redditi
1. Elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, di qualsiasi provenienza, non indicati ai precedenti articoli della presente Convenzione eccetto le spese di direzione, sono imponibili solo in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario del reddito, essendo residente di uno Stato Contraente, svolge attività commerciali nell'altro Stato Contraente, mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata e il diritto o lo proprietà per cui percepisce il reddito è effettivamente collegato a detta stabile organizzazione o base stabile. In tal caso gli elementi dei redditi sono imponibili in detto altro Stato Contraente in base alla legislazione di esso.
3. Ai fini del presente articolo il termine "spese di funzionamento" indica pagamenti di qualsiasi natura a qualsiasi persona che non sia un dipendente di colui che effettua i pagamenti per, o in relazione a, fornitura di consulenza industriale o commerciale, o direzione o servizi tecnici, o analoghi servizi o attrezzature, o noleggio di impianti o equipaggiamento, ma non comprende pagamenti per servizi di persone che esercitino una libera professione, di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;387#art-c-22