Convenzione

Art. 25

Procedura amichevole

In vigore dal 8 ago 1981
Procedura amichevole 1. Quando un residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente oppure, se il suo caso ricada sotto il paragrafo 1 dell', a quello Stato Contraente di cui è cittadino. Il reclamo deve essere presentato entro tre anni dalla prima notifica della misura che ha dato luogo alla tassazione non conforme alla Convenzione. 2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Qualsiasi accordo sarà applicato nonostante qualsiasi limitazione di tempo prevista dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti. 3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora sembri opportuno uno scambio orale di opinioni al fine di raggiungere un accordo, tale scambio potrà aver luogo in seno ad una Commissione di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati Contraenti.
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